Aspetti legali

AI SOCI POSSESSORI DI AUTO EX FF.OO - REGOLAMENTO DEL CLUB LAMPEGGIANTE BLU ONLUS AL QUALE IL SOCIO DEVE OBBLIGATORIAMENTE ATTENERSI

 

Nel coltivare la nostra passione, dobbiamo necessariamente RISPETTARE, in maniera ancor piu’ responsabile, le Leggi e le normative vigenti in materia. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si ribadisce quanto segue:

il possessore di un’auto d’epoca con le livree delle Forze dell’ Ordine  che implichino l’utilizzo di segni distintivi specifici delle Forze di Polizia e di emergenza in genere, per utilizzare tai mezzi sulla pubblica via DEVE;

  1. Coprire il lampeggiante blu in maniera che non risulti visibile il caratteristico colore blu in uso ai veicoli d’emergenza;
  2. Coprire isegni distintivi caratteristico delle forze di Polizia ( es. Scritte CARABINIERI, POLIZIA, GUARDIA di FINANZA);
  3. L’auto deve essere regolarmente immatricolata con TARGA CIVILE, essere in regola con il certificato di assicuzione, collaudo, revisione ed ogni altra norma relativa al Codice della Strada;
  4. SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in ambito di manifestazioni organizzate, (esposizioni, raduni, eventi in genere) si puo’ ripristinare la livrea originale SPECIFICANDO CHE IL MEZZO NON E’ IN USO ALLE FORZE DI POLIZIA MA PROVIENE DA COLLEZIONE PRIVATA.
  5. E’ sempre auspicabile che gli organizzatori dell’ evento diano notizia alle Autorita’ locali della presenza delle vetture storiche in livrea. Il Socio possessore di autovettura, se invitato, dovra’ richiedere agli organizzatori invito formale da inoltrare al Club alla e-mail INFO@LAMPEGGIANTEBLU.IT La direzione del Club avra’ cura di notiziare le Autorita’ locali ANCHE SE SONO STATE INFORMATE IN VIA AUTONOMA DAGLI ORGANIZZATORI.
  6. I soci del Club dovranno indossare l’uniforme sociale in maniera da essere chiaramete distinguibili e non essere confusi con operatori delle Forze dell’Ordine.
  7. Sulla vettura deve essere sempre presente il cartello che specifica che la vettura appartiene a COLLEZIONE PRIVATA.

 

Tali inappellabili regole devono essere rispettate al fine di non incorrere nelle violazioni delle Leggi e norme di seguito specificate ed al fine di NON INDURRE IN ERRORE LA PUBBLICA OPINIONE IN QUANTO SI POTREBBE CREARE CONFUSIONE NEGLI ALTRI UTENTI DELLA STRADA SULLA TITOLARITA’ DEL VEICOLO E SULLA QUALIFICA DEI SUOI OCCUPANTI.

OGNI SOCIO DEL CLUB CHE NON RISPETTERA’ TALI REGOLE SARA’ IMMEDIATAMENTE ESPULSO SENZA POSSIBILITA’ DI APPELLO.

SI RIBADISCE CHE OGNUNO E’ RESPONSABILE DELLE PROPRIE AZIONI DI FRONTE ALLA LEGGE E A NESSUN TITOLO POTRA’ ADDEBITARE RESPONSABILITA’ AL CLUB DI APPARTENENZA PER IL PROPRIO, EVENTUALMENTE IRREGOLARE, COMPORTAMENTO.

ARTICOLI DI RIFERIMENTO

Art.177 CDS- Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze;

  1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano, nonché agli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C.. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.
  2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
  3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
  4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74,00 a euro 296,00.
  5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36,00 a euro 148,00.

CODICE PENALE

497-ter. Possesso di segni distintivi contraffatti.

Le pene di cui all'articolo 497-bis si applicano anche, rispettivamente:

1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;

2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso.

ESEMPIO DI CARTELLO DA APPORRE SULLA VETTURA